Statuto

STATUTO dell’AIAM

Approvato dai soci in occasione dell’Assemblea Costituente del 16 gennaio 1997.

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.c., l’Associazione Italiana di AgroMeteorologia (AIAM), di seguito denominata Associazione, con sede in Firenze. Per agrometeorologia si intende la scienza che studia le interazioni dei fattori meteorologici ed idrologici con l’ecosistema agricolo-forestale e con l’agricoltura intesa nel suo senso più ampio, comprendendo cioè la zootecnia e la selvicoltura.

Art. 2 – Finalità

L’Associazione ha i seguenti scopi:
1. valorizzare, promuovere e tutelare la figura dell’agrometeorologo;
2. favorire i contatti fra gli operatori del settore dell’agrometeorologia nonché la diffusione di informazioni relative ad iniziative nazionali ed internazionali nel settore;
3. promuovere e favorire le iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento in agrometeorologia;
4. promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza dell’agrometeorologia e della agro-climatologia tanto nel settore agricolo che al di fuori di esso;
5. promuovere e favorire lo sviluppo e la divulgazione di normative tecniche chiare ed univoche nel settore agrometeorologico;
6. sollecitare lo sviluppo di attività agrometeorologiche operative in ambito regionale e nazionale;
7. favorire il collegamento fra le attività di servizio e quelle di ricerca e sviluppo anche attraverso la promozione di ricerche su tematiche agrometeorologiche rilevanti, tanto a livello di azienda agraria che a scala territoriale;
8. promuovere indagini statistiche volte al perseguimento di una sempre migliore conoscenza dei fabbisogni dell’utenza agrometeorologica;
9. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell’ambito della meteorologia e della climatologia applicate e più in generale dell’ambiente e dell’agricoltura, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.

L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Soci

I soci dell’Associazione si distinguono in
a) soci individuali;
b) soci onorari;
c) soci sostenitori.
Possono essere soci individuali dell’Associazione gli agrometeorologi, cioè le persone fisiche che, riconoscendosi nelle finalità dell’Associazione, operano in campo agrometeorologico.
Sono soci onorari gli agrometeorologi invitati a far parte dell’Associazione da parte dell’Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.
Sono soci sostenitori persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all’art. 2, abbiano giovato all’Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio a titolo individuale.

Art. 5 – Soci: ammissione

L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell’Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l’Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 6 – Soci: diritti

Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare a tutte le attività sociali;
2) a ricevere le pubblicazioni edite dall’Associazione;
3) all’elettorato attivo alle cariche sociali.
L’elettorato passivo alle cariche sociali è riservato ai soci che siano persone fisiche.
Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota sociale nella misura fissata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
1. dalle quote di iscrizione versate annualmente dagli associati;
2. da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
3. dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione.
La misura delle quote associative viene fissata dal Consiglio Direttivo.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente del Consiglio Direttivo;
4. il collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 – Assemblea dei Soci: convocazione

L’Assemblea viene convocata una volta l’anno in via ordinaria, mediante convocazione scritta a ciascun socio.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta firmata di almeno un quinto dei soci o con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Le Assemblea ordinarie e straordinarie dei soci sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, secondo tempi e modi stabiliti nel Regolamento Interno.

Art. 10 – Assemblea dei Soci: attribuzioni

È compito dell’Assemblea:
1. stabilire le direttive generali dell’Associazione;
2. approvare il bilancio;
3. deliberare sulle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto o su quant’altro a lei demandato per legge o per Statuto;
4. eleggere fra i soci il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
5. approvare e modificare il Regolamento Interno dell’Associazione;
6. sciogliere l’Associazione.

Art. 11 – Assemblea dei Soci: svolgimento

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può esprimere fino a un massimo di due preferenze.
L’Assemblea elegge il Presidente, sette consiglieri e tre Revisori dei Conti in conformità a quanto fissato nel Regolamento Interno dell’Associazione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal Vicepresidente e da 6 (sei) soci eletti dall’Assemblea.
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Il Consiglio può delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
I membri del Consiglio Direttivo non sono eleggibili per più di 2 (due) volte consecutive.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: convocazione

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, secondo tempi e modi stabiliti nel Regolamento Interno.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e provvede all’ordinaria e straordinaria gestione dell’Associazione.
Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il segretario.
Se un consigliere si dimette, viene nominato al suo posto il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo spetta:
1. rappresentare l’Associazione;
2. deliberare sull’ammissione dei soci;
3. determinare le quote associative;
4. presentare lo schema di bilancio ed i programmi di lavoro;
5. nominare fra i propri membri ed eventualmente fra estranei eventuali comitati promotori per lo studio, sviluppo e realizzazione di iniziative specifiche;
6. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione;
7. reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;

Art. 15 – Presidente del Consiglio Direttivo

Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio, nei casi d’urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione e controlla e controfirma i bilanci annuali. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi finanziari e sono rieleggibili.

Art. 17 – Esercizio Sociale – bilancio

L’Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio consuntivo entro i termini stabiliti dalla legislazione vigente, affinché possa deliberare in merito.

Art. 18 – Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto e per lo scioglimento dell’Associazione sarà necessario che la proposta sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti all’Assemblea.
In caso di scioglimento l’attivo netto sarà erogato ad una Associazione a scopi umanitari scelta in ambito Assembleare

Art. 19

Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia.